I.M.U.

Informativa IMU anno 2024

  • Aliquota Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ...................................................................5 per mille
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale..............................................................................................................................................................................1 per mille
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati........ esente
  • Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10......................................................................................................... 9,1 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
  • Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti.....................................................................................................................................................9,1 per mille
  • Aree fabbricabili.............................................................................................................................................................................................................9,1 per mille
  • Terreni agricoli................................................................................................................................................................................................................8,6 per mille

L’IMU delle seconde case, dei negozi e del­le aree fabbricabili e dei terreni  andrà versata interamente al Comune, utilizzan­do i medesimi codici tributo dell'anno scorso.

 

L'IMPOSTA PUO' NON ESSERE VERSATA IN AUTOLIQUIDAZIONE QUALORA IL TOTALE ANNUO SI AINFERIORE A €. 6.00 ( SEI/00)

L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.Sono esenti dal pagamento dell'Imu i possessori dell'abitazione principale e reative pertinenze nella misura di n.1 pertinenza per ogni immobile di categoria C/2, C/6, C/7, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.

CHI DEVE PAGARE?

Soggetti passivi dell’imposta (coloro che sono tenuti al pagamento) sono i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non sono residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

L’assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; il soggetto passivo sarà quindi il coniuge assegnatario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'esenzione è prevista per  terreni posseduti e condotti da  coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Per le aree fabbricabili  i valori sono quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 30.11.1999, confermata con delibazione G.C. n.46 del 25.10.2002, e tutt'oggi vigente in quanto allineata con i valori di riferimento della Camera di Comercio

Abitazione principale

Per abitazione principale s’intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Continua in oltre ad essere considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata da alcun altro soggetto diverso dal coniuge superstite

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in quanto classificato in  categoria A1, A8 o A9, si detraggono Euro 200.00 (duecento/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?

Versamento:

L’ imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta. Nel caso che tali date  fossero giorni festivi le scadenze sono prorogate al primo giorno feriale utile successivo.

Il pagamento in acconto potrà essere eseguito esclusivamente con modello F24, indicando quale codice del Comune di Benna "A784",  i codici tributi  corretti e  reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, di cui si riportano i principale:

      

DESCRIZIONE                                                                                                             COD. TRIB.

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune.....3912

IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune.........................................................3914

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune.......................................3916

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune..........................................3918

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo 

            classificati nel gruppo catastale D – STATO..................................................................3925

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo

            classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE..................................3930

 

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Si specifica che questo Ente non è responsabile degli eventuali errori di calcolo e di versamento derivanti dall'inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa

Data ultima modifica: 22 Febbraio 2024